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Sez. U, Ordinanza n. 30175 del 31/10/2023 (Rv. 669314 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda risarcitoria per omessa adozione da parte del Comune dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità verso fondo privato - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669314-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per omessa adozione, da parte dell'amministrazione comunale, dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità verso un fondo privato è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché con la predetta domanda il privato fa valere un interesse legittimo rispetto alla attività di gestione del bene demaniale - espressione del potere autoritativo rientrante nelle competenze municipali in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade e della viabilità - correlato alla titolarità di un uso speciale del bene stesso, ancorché incidente sul godimento della proprietà privata del frontista.

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)