diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 11/06/1964 (Rv. 302045 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302045-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE.*

Solo al titolare del diritto di proprieta, o di altro diritto reale sui beni pignorati, l'art. 619 cod.proc.civ. concede il potere giuridico di proporre l'opposizione ivi prevista, al fine di ottenerne la tutelà ne discende che, in Mancanza di una titolarita siffatta, il terzo non e legittimato ad causam, ne puo essergli riconosciuto un interesse ad opporsi ad un'esecuzione tra altre parti ed alla quale egli e completamente estraneo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)