diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24171 del 29/11/2010 (Rv. 614802 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | CERTALEX - Art. 3 della legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale - Determinazione - Riferimento al luogo di inizio del giudizio di merito - Necessità - Giudice speciale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614802-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto; infatti, il termine "distretto", adoperato nell'art. 3 cit., appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)