Sez. 1, Sentenza n. 3170 del 27/04/1988 (Rv. 458641 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*
La regola della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio delle condizioni dell'Azione (legittimazione ad agire, interesse ad agire, esistenza del diritto), dovendo coordinarsi con il sistema delle impugnazioni, opera pienamente ove sul punto non esista una precedente statuizione, mentre se una statuizione è stata emessa, i giudici delle successive fasi processuali potranno conoscere della relativa questione soltanto se la stessa sia stata ritualmente riproposta con l'impugnazione. (V 1102/82, mass n 418981; (V 1506/76, mass n 380244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)