Sez. 3, Sentenza n. 27439 del 23/10/2024 (Rv. 672547-01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE | Scrittura privata non autenticata - Disconoscimento della sottoscrizione in via stragiudiziale - Privazione del valore giuridico del documento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - In genere.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE
Il disconoscimento "stragiudiziale" della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non autenticata non è sufficiente a privarla dei suoi effetti, in quanto al di fuori del processo civile le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. non sono applicabili e conta esclusivamente il dato oggettivo dell'autenticità o apocrifia della firma. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la dichiarazione, proveniente dal contraente e diretta alla compagnia assicurativa, di non aver sottoscritto la rinuncia al potere di mutare il beneficiario della polizza sulla vita, irrevocabile dopo l'accettazione del beneficiario, non è idonea a privare di effetti la scrittura, occorrendo un accertamento oggettivo).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)