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Sez. 1, Sentenza n. 1261 del 05/02/1988 (Rv. 457452 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE OBBLIGATO EX ART. 156 SESTO COMMA COD. CIV. - NATURA - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457452-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE OBBLIGATO EX ART. 156 SESTO COMMA COD. CIV. - NATURA - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE.*

Il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dal sesto comma dell'art. 156 cod. civ., è di Competenza del tribunale e non del Presidente dello stesso, dovendosi escludere, in relazione alla sua natura non cautelare ed alle condizioni che ne giustificano la concessione e la sua revoca, l'applicabilità della disciplina dell'ordinario sequestro conservativo. (V 6870/82, mass n 424524, sulla prima parte; (Conf 5078/87, mass n 453676, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)