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Sez. 6, Sentenza n. 15917 del 24/05/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185902 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PENA DETENTIVA NON SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 163 COD. PEN. E PENA PECUNIARIA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185902-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PENA DETENTIVA NON SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 163 COD. PEN. E PENA PECUNIARIA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Nell'ipotesi di irrogazione congiunta di una pena detentiva, non superiore ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, astrattamente convertita ai sensi dell'art. 135 cod. pen., priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163. (nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, è stata annullata la sentenza emessa ex art. 444 nuovo cod. proc. pen., con cui era stata concessa la sospensione addizionale nonostante che la pena detentiva e pecuniaria patteggiata superasse nel complesso il limite massimo previsto dalla legge). (V mass n 175217; (V mass n 145712).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)