Sez. 2, Sentenza n. 4305 del 08/11/1957 (Rv. 880624 - 01)
SUCCESSIONE - LEGITTIMARIO - COMUNIONE EREDITARIA - LIMITI.
SUCCESSIONE - LEGITTIMARIO - COMUNIONE EREDITARIA - LIMITI.
La qualità di erede necessario non attribuisce di per sè titolo per promuovere l'Azione di divisione quando l'erede sia stato pretermesso dal testamento ovvero quando il de cuius abbia esaurito in vita l'intero suo patrimonio mediante Atti di donazione. Infatti, nel primo caso, il riservatario non entra a far parte della comunione ereditaria al cui scioglimento è rivolta l'Azione di divisione, mentre, nel secondo viene meno lo stesso presupposto oggettivo di tale Azione, perché la comunione ereditaria non sorge se nulla vi sia da dividere. Pertanto, in entrambi i casi, l'erede legittimario che intenda conseguire la quota di eredità riservatagli dalla legge non ha altra via che di agire in riduzione contro le Disposizioni testamentarie o le donazioni lesive dei suoi diritti. Soltanto dopo l'esperimento vittorioso di tale Azione egli sarà legittimato a promuovere la divisione del patrimonio ereditario ovvero a parteciparvi per ottenere in natura la porzione che gli spetta.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)