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PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1979 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il esercizio (79/267/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 57,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che, per agevolare l'accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo; che per realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita;

considerando che una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolare, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria;

considerando che è opportuno escludere del campo di applicazione della presente direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie specifiche; che occorre altresì escludere taluni enti la cui attività abbraccia solo un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata;

considerando che negli Stati membri sono in vigore regolamentazioni ed usi diversi per quanto riguarda il cumulo dell'assicurazione vita e delle assicurazioni danni; che occorre vietare alle nuove imprese di continuare a praticare tale cumulo; che è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di permettere alle imprese esistenti che praticano tale cumulo di continuare a praticarlo purchù adottino una gestione distinta per ciascuna loro attività, affinchù vengano salvaguardati i rispettivi interessi degli assicurati vita e degli assicurati danni e obblighi finanziari minimi di una delle attività non siano sopportati dall'altra attività; che, qualora una di queste imprese desideri stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi il ramo vita, è necessario che essa apra a tal fine una filiale che potrà beneficiare, in via transitoria, di talune agevolazioni; che è inoltre opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di obbligare le imprese esistenti che praticano il cumulo, stabilite nel loro territorio, a porre fine a detto cumulo; che è peraltro opportuno esecitare un particolare controllo sulle imprese specializzate quando un'impresa di assicurazione danni appartenga allo stesso gruppo finanziario cui appartiene un'impresa di assicurazione vita;

considerando che in ciascuno Stato membro l'assicurazione vita è soggetta ad autorizzazione ed a controllo amministrativi ma che occorre precisare le condizioni per la concessione o la revoca dell'autorizzazione; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa;

considerando che, per quanto riguarda le riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, si possono adottare le stesse regole previste per le assicurazioni danni, ossia: localizzazione nel paese d'esercizio, applicabilità della regolamentazione di tale paese per quanto riguarda i metodi di calcolo, determinazione delle categorie d'investimento e valutazione delle attività; che un coordinamento di queste diverse materie pur apparendo opportuno, non è tuttavia indispensabile nel quadro della presente direttiva e può essere realizzato in un secondo tempo;

considerando che è necessario che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che delle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libre e, con l'accordo dell'autorità di controllo, da elementi impliciti del patrimonio, onde far fronte al carattere aleatorio dell'esercizio; che, per garantire sotto questo profilo, che gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi, tali da consentire alle imprese aventi la stessa entità di competere su un piano di parità, occorre prevedere che questo margine sia commisurato al complesso degli impegni dell'impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; che tale margine deve dunque essere diverso a seconda che si trattati di rischi d'investimento, di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione; che esso quindi deve essere determinato in funzione ora delle riserve matematiche e dei capitali sotto rischio presi a carico dall'impresa, ora dei premi o contributi incassati, ora unicamente delle riserve, ed ora in funzione dei fondi delle associazioni tontinarie;

considerando che è necessario esigere un fondo di garanzia il cui importo e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un livello minimo di sicurezza; che tale fondo di garanzia deve essere costituito nella sua globalità o per una parte determinata da elementi espliciti del patrimonio;

considerando che è necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni;

considerando che le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività di assicurazione diretta all'interno della Comunità devono in linea di massima applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato e quindi anche alle agenzie ed alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità; che è tuttavia opportuno prevedere, quanto alle modalità di controllo, disposizioni nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità;

considerando che occorre prevedere la conclusione di accordi di reciprocità con uno o più paesi terzi, al fine di permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità;

considerando che talune disposizioni transitorie sono necessarie soprattutto per permettere alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottare dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del trattato;

considerando che l'articolo 52 del trattato è direttamente applicabile dopo la fine del periodo transitorio e che conseguentemente, da quel momento, non occorre più adottare direttive per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento; che tuttavia le disposizioni relative alle prove d'onorabilità e d'assenza di fallimento di cui alla direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita4 da una parte, non costituiscono restrizioni in senso proprio e, dall'altra, sono richieste anche nell'assicurazione sulla vita; che esse devono di conseguenza essere inserite nella presente direttiva di coordinamento;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. FRANÇOIS-PONCET