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Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 28/04/1983 (Rv. 427818 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA - MANCANTE DELL'INDICAZIONE DEL NOME DEL PRENDITORE - GIURIDICA ESISTENZA DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427818-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA - MANCANTE DELL'INDICAZIONE DEL NOME DEL PRENDITORE - GIURIDICA ESISTENZA DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*

È priva di valore cartolare la tratta che manchi dell'indicazione del nome del prenditore, ancorché rechi una firma di girata sul lato posteriore del documento. Tale indicazione, infatti è essenziale per la giuridica esistenza del titolo, non essendo ammessa dallo ordinamento la cambiale al portatore, e inoltre quella firma di girata non può essere intesa come una dichiarazione di volontà rivolta ad assegnare alla sottoscrizione anche il valore di equipollente della indicazione del prenditore, come soggetto coincidente con il girante, perché ciò implicherebbe un'integrazione del titolo su basi extratestuali, in ordine alla ricorrenza di un patto di riempimento fra traente e girante ed alla sua utilizzazione con le suddette modalità, mentre tale integrazione è preclusa dai principi di formalità e letteralità dell'obbligazione cartolare. (V 196/75, mass n 373378; (V 1683/69, mass n 340652).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 1, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 2, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 14, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)