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Sez. 3, Ordinanza n. 34151 del 23/12/2024 (Rv. 673171-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Esecuzione forzata - Ordine di reintegrazione nel possesso - Giudicato petitorio - Fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale - Esclusione - Fondamento. POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673171-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE

L'esecuzione forzata dell'ordine di reintegrazione nel possesso di un bene non è impedita dal sopravvenuto conseguimento, da parte del destinatario dell'ordine, di un giudicato petitorio, il quale non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale, perché solo dopo la piena attuazione, spontanea o forzata, della tutela possessoria - e sempre che non siano attivati, ad impulso dell'interessato, altri strumenti processuali previsti per i casi di controversia su proprietà o possesso - il diritto del proprietario può trovare piena estrinsecazione attraverso un'opportuna restitutio in integrum.

Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)