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Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione e al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. I processi verbali delle convenzioni concluse in seguito a conciliazione delle parti, a norma dell'art. 185 del Codice di procedura civile, limitatamente a quelle aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro di lire venti quando l'ammontare di tali somme non eccede le lire cinquantamila.

2. Quando il pagamento di somme di danaro eccede lire cinquantamila e non lire centomila il processo verbale di conciliazione e' soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente ridotta alla meta'.

3. Quando l'importo eccede lire centomila sono dovute le normali imposte di registro.

Art. 2

1. Le disposizioni degli articoli 44 R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268; 118 e 122 R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'autorita' giudiziaria, sono applicate al momento in cui il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti medesimi.

2. Nel processo di cognizione, durante l'istruzione della causa, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore o al conciliatore, al momento in cui e' fissata l'udienza di discussione in conformita' del'art. 62 del R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI