Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni degli articoli 3, comma terzo, e 4 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche per gli esercizi sociali chiusi anteriormente al 1 gennaio 1960.
Art. 2
1. L'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B liquidata secondo le norme dell'art. 2 del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952 e' nuovamente liquidata tenendo conto del periodo d'imposta costituito dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi.
2. La disposizione del comma precedente ha effetto anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.
Art. 3
1. Le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni commisurate secondo le norme degli articoli 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603, sulle risultanze di bilanci relativi ad esercizi sociali chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54 sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d'imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti nell'anno 1954.
2. Le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954 e per l'esercizio finanziario 1954-55 nei confronti dei soggetti che abbiano chiuso il primo esercizio sociale nel corso dell'esercizio finanziario 1954-55 sulle risultanze del relativo bilancio sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi di imposta, quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti negli anni 1954 e 1955.
3. Le societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio hanno diritto in ogni caso allo sgravio dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954.
Art. 4
1. I contribuenti che per effetto degli articoli 2 e 3 abbiano diritto a rimborsi debbono farne domanda, a pena di decadenza, separatamente per ciascuna imposta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro lo stesso termine dev'essere notificato dall'Ufficio delle imposte dirette, a pena di decadenza, l'avviso relativo alla maggiore imposta che risulti dovuta per effetto dell'art. 2.
Art. 5
1. Le somme ammesse a rimborso ai sensi del primo comma dell'art. 4 si detraggono rispettivamente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e dagli altri tributi di cui al secondo comma dell'art. 2 iscrivibili a ruolo e dalle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni da versare in Tesoreria.
2. La detrazione si effettua nell'anno 1961 e successivi in misura non superiore, in ciascun anno e per ciascuna imposta, ad un ottavo dell'ammontare ammesso a rimborso. In caso di scioglimento della societa' o dell'ente si procede al rimborso nei modi normali ed in unica soluzione.
3. Le somme dovute dai contribuenti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 sono iscritte a ruolo e riscosse in ventiquattro rate bimestrali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA