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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 18 marzo 1987, causa 56/86

Decisione
decisa il 1987-03-18
ECLI
ECLI:EU:C:1987:146

Epigrafe

Sentenza della Corte (quarta sezione) 18 marzo 1987 Nel procedimento 56/86, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de première instance di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra SA Société pour l'exportation des sucres, società di diritto belga, con sede sociale in Anversa, da un lato, e Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), ente pubblico con sede in Bruxelles, dall'altro, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento della Commissione 25 febbraio 1982, n. 434, « relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente di soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare » (GU L 55, pag. 34), modificato dal regolamento 21 aprile 1982, n. 939 (GUL 11, pag. 13), LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori: C. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: D. Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate: per la SA Société pour l'exportation des sucres, attrice nella causa principale, dagli avvocati Léon Goffin e Jean-Louis Lodomez, del foro di Bruxelles, per l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), convenuto nella causa principale, dall'avv. Monique Fruy, del foro di Bruxelles, per il governo del regno del Belgio, dal ministro degli affari economici, per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig. ra Denise Sorasio, membro dell'ufficio legale, vista la relazione d'udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 10 dicembre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 gennaio 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con sentenza 20 febbraio 1986, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 1986, il tribunal de première instance di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento della Commissione 25 febbraio 1982, n. 434, « relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente di soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare » (GU L 55, pag. 34), modificato dal regolamento 21 aprile 1982, n. 939 (GU L 111, pag. 13).
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a detto giudice tra la SA Société pour l'exportation des sucres, con sede sociale in Anversa, e l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), ente d'intervento belga.
punto 3
La società attrice nella causa principale era stata dichiarata aggiudicataria della fornitura di 755 tonnellate di zucchero all'UNRWA in base al summenzionato regolamento. La fornitura aveva effettivamente luogo e l'ente destinatario disponeva della merce, ma da controlli successivi effettuati nel Belgio su campioni prelevati prima dell'imbarco risultava che tutti i campioni erano costituiti da zucchero di qualità n. 3 (qualità inferiore) e non di qualità n. 2 (qualità tipo), per il solo motivo che la colorazione della soluzione superava di 0,7 punti il margine di 6 punti, limite massimo per la qualità tipo, mentre tutte le altre caratteristiche corrispondevano a questa qualità.
punto 4
La controversia principale verte sulľobbligo dell'OBEA di versare, date le suddette circostanze, il prezzo inizialmente pattuito e di svincolare la cauzione depositata dalla società aggiudicataria.
punto 5
Onde risolvere questa controversia, il tribunal de première instance di Bruxelles ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni: «1) Se gli artt. 9, nn. 4 e 5, 10, 3° comma, e 15, nn. 2 e 3, vadano interpretati nel senso che il controllo della qualità 2 dello zucchero doveva essere effettuato prima dell'imbarco, o prima del termine ultimo di consegna, o prima del rilascio dei documenti redatti dall'UNRWA, ovvero prima della distribuzione dello zucchero da parte di questo ente, e che il convenuto non poteva più, dopo uno di detti eventi, procedere a tale controllo qualitativo o contestare la qualità tipo dello zucchero. 2) Se l'art. 10 vada interpretato nel senso che, qualora i documenti di cui allo stesso articolo siano stati redatti dall'UNRWA e qualora l'UNRWA abbia disposto della merce, il convenuto deve pagare il prezzo pattuito inizialmente e non può limitarsi a pagare il prezzo corrispondente a zucchero di qualità inferiore alla qualità tipo concordata. Se il “ certificate of receipt ” rilasciato dall'UNRWA il 13 agosto 1982 senza riserve circa la qualità tipo dello zucchero comporti per il convenuto l'obbligo di pagare il prezzo inizialmente pattuito. 3) Se l'art. 7, n. 3, vada interpretato nel senso che la cauzione di gara deve restare incamerata a favore del FEAOG, in tutto o in parte, qualora lo zucchero rientri nella qualità 3 e non 2 e il beneficiario abbia effettivamente disposto dello zucchero consegnato, corrispondente ad una qualità inferiore a quella convenuta. Se la perdita della cauzione sia conforme al principio generale di proporzionalità, tenuto conto della natura dell'inadempimento dell'attrice ».
punto 6
Per una più ampia esposizione delle norme comunitarie in questione, degli antefatti della causa principale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari per il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla prima questione

punto 7
Con la prima questione si chiede, da un lato, in quale momento debba essere effettuato il controllo di qualità dello zucchero e, dall'altro, se ai sensi del regolamento in questione detto controllo possa essere effettuato eventualmente in un momento successivo.
punto 8
L'art. 9, n. 5, del regolamento in questione stabilisce che il campionamento e le operazioni di analisi vengono effettuati da esperti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro esportatore. Esso si riferisce al « controllo qualitativo all'imbarco ». L'art. 15, n. 1, dello stesso regolamento impone all'aggiudicatario l'obbligo di comunicare al più presto all'ente competente dello Stato membro esportatore e al-l'UNRWA il nome della nave che effettuerà il trasporto, la data delle operazioni di carico e la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco. Il n. 3 dello stesso articolo dispone che « qualora lo zucchero appartenga ad una qualità inferiore alla qualità tipo, esso viene respinto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario ». Queste disposizioni instaurano quindi un sistema di controllo qualitativo anteriore all'imbarco, poiché solo tale controllo consente di rifiutare lo zucchero se dovesse risultare che questo è di qualità inferiore alla qualità tipo.
punto 9
Una situazione come quella di specie, nella quale i risultati del controllo qualitativo siano resi noti solo dopo la consegna della merce, non è contemplata dalle disposizioni del regolamento. Ciò non implica, tuttavia, che il controllo effettuato in tali circostanze debba ritenersi illegittimo oppure che sia vietato di tener conto dei risultati dello stesso.
punto 10
II controllo di qualità è infatti un elemento essenziale del sistema, giacché tanto dal preambolo quanto dalle disposizioni del regolamento ed in particolare dall'art. 1, n. 2, emerge che « lo zucchero deve appartenere alla qualità tipo definita all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 ». Se il controllo di qualità non ha potuto venir ultimato prima dell'imbarco, è quindi lecito continuarlo più tardi e trarre le logiche conseguenze dai suoi risultati.
punto 11
Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che il controllo di qualità dello zucchero, contemplato dal regolamento della Commissione 25 febbraio 1982, n. 434/82, come modificato dal regolamento della Commissione 21 aprile 1982, n. 939, deve normalmente essere effettuato prima dell'imbarco. Tuttavia non è vietato tener conto dei risultati di detto controllo allorché essi vengano resi noti solo in un momento successivo.

Sentenza › Sulla seconda questione

punto 12
Per risolvere la seconda questione, è opportuno tener conto della situazione giuridica dell'UNRWA rispetto all'aggiudicatario e all'ente nazionale d'intervento, nonché della funzione dei documenti da compilare a cura dell'UNRWA nel sistema istituito dal regolamento n. 434/82.
punto 13
Si deve osservare anzitutto che l'UNRWA, ente incaricato di raccogliere e di distribuire l'aiuto alimentare fornito dalla Comunità, non può essere assimilato ad un acquirente per quanto riguarda i suoi rapporti con l'aggiudicatario. Giuridicamente essa è in rapporto diretto con la Comunità economica europea.
punto 14
Quanto all'aggiudicatario, esso non ha rapporti giuridici con l'UNRWA, bensì con l'ente nazionale d'intervento dello Stato membro esportatore, e detti rapporti sono disciplinati dalle disposizioni del diritto comunitario. Non è quindi pertinente il richiamo fatto dalla società attrice nella causa principale ai principi tratti dal diritto che disciplina la vendita internazionale di merci.
punto 15
Onde precisare la funzione conferita ai documenti da compilarsi a cura del-l'UNRWA, è opportuno osservare che tanto il pagamento provvisorio, corrispondente al 90% del prezzo, quanto il pagamento definitivo sono subordinati dall'art. 10, n. 1, del regolamento alla prova del fatto che la consegna abbia realmente avuto luogo.
punto 16
Per il pagamento provvisorio, dall'art. 10, n. 1, Io comma, e dall'art. 9, n. 4, risulta che è sufficiente provare che la nave è entrata nel porto di destinazione, con la merce ancora a bordo. L'art. 10, n. 1, stabilisce che « tale prova è costituita da un attestato rilasciato da una società specializzata operante sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta dall'UNRWA o rilasciato dall'UNRWA stesso. Tale attestato è rilasciato in particolare sulla base dei documenti di trasporto in causa e di una stima dei quantitativi di zucchero interessati ».
punto 17
Per il pagamento definitivo non è sufficiente che la merce sia giunta in porto. E' inoltre necessario che lo zucchero sia stato « consegnato nel porto di sbarco previsto, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, ovvero in containers sul molo, alle condizioni prescritte ». Sono queste condizioni di fornitura che devono venire comprovate dai documenti compilati dall'UNRWA. Tali documenti servono dunque a provare che la merce è stata effettivamente sbarcata e precisamente « alle condizioni prescritte ».
punto 18
L'espressione « condizioni prescritte » va intesa anzitutto come riferentesi alla quantità. Mentre, infatti, per il pagamento provvisorio è sufficiente fornire « una stima dei quantitativi di zucchero interessati », per il pagamento definitivo è necessario fornire un'indicazione precisa. La suddetta espressione si riferisce anche alle condizioni di consegna contemplate dall'art. 9 del regolamento, che prescrive in particolare l'imballo in sacchi le cui caratteristiche sono dettagliatamente indicate. I documenti redatti dall'UNRWA possono inoltre attestare che la merce è giunta a destinazione senza subire avarie durante il trasporto.
punto 19
Per contro, la qualità dello zucchero non rientra fra gli elementi comprovati dai documenti redatti dall'UNRWA. Nel sistema istituito dal regolamento, spetta all'ente d'intervento dello Stato membro d'esportazione e non all'URNWA procedere al controllo della qualità.
punto 20
L'art. 10 si limita a stabilire, per quanto riguarda il pagamento definitivo, ch'esso sarà effettuato appena l'ente d'intervento dello Stato membro esportatore avrà ricevuto i documenti compilati dall'UNRWA. Questa disposizione non disciplina le conseguenze di un'eventuale carenza nella qualità dello zucchero o dell'inosservanza dell'una o dell'altra condizione di consegna.
punto 21
Dette conseguenze costituiscono oggetto di altre disposizioni del regolamento, in particolare dell'art. 7, i cui nn. da 3 a 5 contemplano le condizioni per lo svincolo della cauzione, nonché dell'art. 15, il cui n. 2 contempla la riduzione del prezzo in caso di ritardo nella consegna e il cui n. 3 dispone che « qualora lo zucchero appartenga ad una qualità inferiore alla qualità tipo, esso viene respinto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario ».
punto 22
In un'ipotesi come quella della fattispecie, nella quale i risultati del controllo di qualità sono stati resi noti solo dopo che l'UNRWA aveva disposto dello zucchero, non è più possibile rifiutare la merce. Ciò non implica, tuttavia, che l'ente d'intervento sia tenuto a pagare il prezzo inizialmente pattuito, prezzo corrispondente ad una qualità superiore a quella dello zucchero effettivamente fornito. Un siffatto obbligo non troverebbe alcun fondamento né nell'art. 10, né in qualsiasi altra disposizione del regolamento.
punto 23
Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che qualora risulti, dopo che l'UNRWA abbia disposto della merce, che lo zucchero fornito è di qualità inferiore alla qualità tipo, l'art. 10 del regolamento n. 434/82 non impone all'ente nazionale d'intervento dello Stato membro esportatore l'obbligo di pagare all'aggiudicatario il prezzo inizialmente pattuito, corrispondente allo zucchero di qualità tipo, anche se tutti i documenti contemplati da questo articolo siano stati redatti dall'UNRWA.

Sentenza › Sulla terza questione

punto 24
Con la terza questione si chiede alla Corte, in primo luogo, d'interpretare l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 434/82, come modificato dal regolamento n. 939/82. Tale norma stabilisce che: « La cauzione di gara: a) viene incamerata, a prescindere dai casi di forza maggiore, per il quantitativo di zucchero che l'aggiudicatario non ha consegnato nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, ovvero in containers sul molo, alle condizioni prescritte e previa presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'art. 6, paragrafo 2, lett. e); b) viene svincolata soltanto se non è stato dato seguito all'offerta. »
punto 25
Emerge dal tenore stesso di questa disposizione che la cauzione va incamerata qualora non siano soddisfatte le condizioni stabilite. Queste condizioni sono quelle relative agli obblighi dell'aggiudicatario, poiché la cauzione ha per l'appunto lo scopo di garantire l'adempimento di tali obblighi.
punto 26
Tra i principali obblighi dell'aggiudicatario vi è quello di fornire zucchero della qualità tipo, obbligo sancito in particolare dall'art. 1, n. 2, del regolamento in questione.
punto 27
Nella seconda parte della terza questione, il giudice nazionale chiede alla Corte se l'incameramento della cauzione sia conforme al principio generale di proporzionalità, tenuto conto della natura di un inadempimento come quello di un aggiudicatario che abbia fornito zucchero nel quale tutte le caratteristiche siano state corrispondenti a quelle della qualità tipo, eccettuata la colorazione.
punto 28
Per stabilire se una disposizione di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, è necessario controllare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a realizzare lo scopo perseguito, senza andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo.
punto 29
Come risulta dalla motivazione e dalle disposizioni del regolamento n. 434/82, questo persegue tra l'altro lo scopo di garantire che lo zucchero fornito sia effettivamente della qualità tipo, definita dal regolamento del Consiglio 17 aprile 1972, n. 793, che fissa la qualità tipo di zucchero bianco (GU L 94, pag. 1). In proposito, non è possibile isolare i vari criteri ivi stabiliti, poiché questi sono stati adottati cumulativamente dal legislatore comunitario nel summenzionato regolamento, dal quale emerge che la qualità tipo può considerarsi rappresentativa per la produzione comunitaria.
punto 30
L'importanza del suddetto scopo non può essere sottovalutata, né dal punto di vista dei requisiti relativi all'aiuto alimentare, né da quello della parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara.
punto 31
Il mezzo contemplato per realizzare detto scopo è uno strumento tipico delle operazioni effettuate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli: l'incameramento della cauzione. Nella fattispecie, la perdita dell'importo di 37750 ECU per un'operazione concernente 755 tonnellate di zucchero non è ingiustificata, dal momento che un obbligo principale garantito dalla cauzione non è stato adempiuto e che questa sanzione non va oltre quanto necessario per ottenere l'effetto dissuasivo voluto.
punto 32
Si deve quindi risolvere la terza questione dichiarando che l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 434/82 va interpretato nel senso che la cauzione di gara resta incamerata interamente, qualora lo zucchero fornito non sia della qualità tipo, anche se il destinatario dell'aiuto ne ha disposto. La suddetta norma non è incompatibile col principio di proporzionalità.

Sentenza › Sulle spese

punto 33
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal de première instance di Bruxelles con sentenza 20 febbraio 1986, dichiara: 1) Il controllo di qualità dello zucchero, contemplato dal regolamento della Commissione 25 febbraio 1982, n. 434/82, come modificato dal regolamento della Commissione 21 aprile 1982, n. 939, deve normalmente essere effettuato prima dell'imbarco. Tuttavia non è vietato tener conto dei risultati di detto controllo allorché essi vengano resi noti solo in un momento successivo. 2) Qualora risulti, dopo che l'UNRWA abbia disposto della merce, che lo zucchero fornito è di qualità inferiore alla qualità tipo, l'art. 10 del regolamento n. 434/82 non impone all'ente nazionale d'intervento dello Stato membro esportatore l'obbligo di pagare all'aggiudicatario il prezzo inizialmente pattuito, corrispondente allo zucchero di qualità tipo, anche se tutti i documenti contemplati da questo articolo siano stati redatti dall'UNRWA. 3) L'art. 7, n. 3, del regolamento n. 434/82 va interpretato nel senso che la cauzione di gara resta incamerata interamente, qualora lo zucchero fornito non sia della qualità tipo, anche se il destinatario dell'aiuto ne ha disposto. La suddetta norma non è incompatibile col principio di proporzionalità.

Firme

Kakouris Koopmans Rodríguez Iglesias Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 18 marzo 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quarta sezione C. Kakouris

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