Sez. 1, Sentenza n. 17027 del 10/03/2015 Cc. (dep. 23/04/2015) Rv. 263378 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE | Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio - Dovere del giudice di legittimità di ordinare la trasmissione degli atti all'autorità competente - Sussistenza.
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE
La Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che tale soluzione è coerente con la disciplina in tema di competenza nonchè con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)