Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
Testo in vigore al
Art. 58
1. Nel "Bollettino Ufficiale" della regione sono altresi' pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.
Art. 59
1. Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 60
1. La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.
Titolo IV. Enti locali
Art. 61
1. Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
2. Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.
Art. 62
1. Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonche' le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Art. 63
1. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.
Art. 64
1. Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attivita' anche al di fuori del territorio della regione.
Art. 65
1. L'ordinamento del personale dei comuni e' regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.
Titolo V. Demanio e patrimonio della regione e delle province
Art. 66
1. Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.
Art. 67
1. Le foreste di proprieta' dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.
2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.
3. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalita' per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
4. I beni immobili situati nella regione che non sono proprieta' di alcuno spettano al patrimonio della regione.
Art. 68
1. Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.
Titolo VI. Finanza della regione e delle province
Art. 69
1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.
Art. 70
1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati.
Art. 71
1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.
Art. 72
1. La regione puo' stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo
Art. 73
1. La regione ha facolta' di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.
2. Le province hanno facolta' di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.
Art. 74
1. La regione e le province hanno facolta' di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 75
1. Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.
Art. 76
1. Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.
2. Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una provincia della regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attivita' degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed e' devoluta alla provincia competente per territorio nella misura di cui al primo comma del presente articolo.
3. La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati.
4. Sono altresi' devoluti alle province i nove decimi della imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori.
Art. 77
1. Sono devoluti alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali.
a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni;
b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti i territori delle due province.
Art. 78
1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti.
2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della giunta provinciale.