Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021 (Rv. 663223 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO | Violazione del codice della strada - Opposizione - Modifica ex d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio d'appello - Lettura del dispositivo in udienza - Ragioni - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO
Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corte d'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, si applica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione.
Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Legge 01/09/2011 num. 150 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)