Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Considerata l'opportunita' di provvedere con separati regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, lettera b), concernenti il riordinamento o la soppressione degli organi consultivi; dall'art. 6, comma 1, lettera c), concernente il riordinamento o la soppressione degli enti vigilati dal Ministero; dall'art. 6, comma 2, lettere c) e d), concernenti, rispettivamente, il riordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e l'istituzione di una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le competenze degli altri dicasteri nonche' le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli articoli 2, comma 9, e 6, comma 1, lettera a), della legge n. 491 del 1993, e' articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali:
1) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali;
2) Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali;
3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche;
4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
5) Direzione generale dei servizi generali e del personale.
2. I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano o coordinano, anche in collegamento funzionale con le direzioni generali interessate, le attivita' di volta in volta individuate dal Ministro.
3. Il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi fanno parte del Ministero, con organizzazione ed organici distinti. Fino all'attuazione della riforma legislativa prevista dall'art. 6, comma 6, della legge n. 491 del 1993, continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni.
Art. 2
1. Allo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei problemi ed il coordinamento delle relative attivita' il Ministro convoca periodicamente la Conferenza dei dirigenti generali del Ministero.
2. Per la trattazione integrata di affari d'interesse comune e per agevolare l'interscambio, a livello tecnico, di informazioni e di valutazioni con i comitati di cui all'art. 3, comma 7, il Ministro puo' istituire, con decreto, comitati di gestione, composti da funzionari del Ministero, dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato nonche' da rappresentanti degli altri Ministeri interessati e delle regioni e da esperti nominati dal Ministro.
3. Anche indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i direttori generali sono tenuti a far trattare in modo associato dai propri uffici e da quelli delle altre direzioni generali e dell'AIMA, gli affari di competenza congiunta, assicurando in particolare lo stretto collegamento, fin dal momento iniziale, tra attivita' di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e internazionali ed attivita' di elaborazione delle politiche nazionali e di applicazione delle une e delle altre.
Art. 3
1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
3. Il gabinetto e l'ufficio legislativo collaborano con il Ministro e lo assistono nel coordinamento dell'attivita' amministrativa, interna ed esterna, degli uffici del Ministero, nei rapporti col Parlamento e con gli altri organi costituzionali e nell'elaborazione normativa.
4. Il gabinetto sovraintende, anche per mezzo di consiglieri ministeriali all'uopo incaricati, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ne verifica la coerente attuazione e riferisce al Ministro per la tempestiva adozione, da parte di questo, degli opportuni indirizzi e interventi correttivi.
5. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica.
6. Alle dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.
7. Sono costituite presso il gabinetto le segreterie del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, del Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali e della Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare.
Art. 4
1. La Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di politiche dei mercati;
b) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di produzione agroindustriale di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), della legge n. 491 del 1993 e in materia di concorrenza in agricoltura e nell'agroindustria;
c) attuazione sul piano interno, d'intesa con l'AIMA e le altre direzioni generali interessate, delle determinazioni comunitarie di cui alle lettere a) e b);
d) indirizzo e coordinamento degli interventi socio-strutturali comunitari in favore delle aziende agricole finanziati dal Fondo agricolo europeo; misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria;
e) orientamento delle politiche nazionali di programmazione e d'intervento per la regolazione dei mercati;
f) partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali ed alla preparazione degli accordi internazionali, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera r), nonche' ai rapporti agricoli multilaterali e bilaterali con Paesi terzi; tenuta del Codex alimentarius;
g) iniziative in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari italiani;
h) partecipazione alle iniziative di cooperazione agricola con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera r);
i) affari concernenti il FEOGA e relativi rapporti finanziari.
2. Le attivita' di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 si svolgono d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 5
1. La Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali ha competenza in materia di:
a) programmazione delle politiche nazionali della produzione agricola, d'intesa con le altre direzioni generali interessate;
b) produzione agroindustriale di cui all'art. 2, commi 3 e 4, lettera b), della legge n. 491 del 1993;
c) gestione del fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero e rapporti con la RIBS S.p.a.;
d) interventi nazionali sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione di valenza nazionale;
e) adempimenti di competenza del Ministero riguardo al credito agrario;
f) ricerca e sperimentazione agraria e agroindustriale;
g) associazionismo agricolo, accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88;
h) orientamento dei consumi, determinazione degli standards di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, educazione alimentare;
i) tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e attestazione di specialita' dei prodotti agroalimentari;
l) interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici; collaborazione con il Ministero della sanita' in materia veterinaria e zootecnica;
m) regolamentazione e tutela del materiale di propagazione delle specie vegetali, con esclusione di quelle forestali; tenuta dei registri di varieta'; cintura fitosanitaria;
n) tariffe dei servizi all'agricoltura, mezzi di produzione, energia, omologazione macchine e attrezzature;
o) ecologia agraria, difesa delle piante coltivate dalle avversita' meteoriche e difesa dall'inquinamento derivante dall'attivita' agricola;
p) fondo di solidarieta' nazionale, consorzi di difesa;
q) indirizzo e coordinamento delle attivita' di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730;
r) partecipazione alla preparazione di accordi internazionali e all'impostazione di iniziative di cooperazione nelle materie tecnico-scientifiche riguardanti il settore agricolo e quello agroindustriale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
s) compiti di coordinamento nel campo della protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio ai sensi della legge 11 gennaio 1992, n. 157.
Art. 6
1. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche ha competenza in materia di:
a) politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali;
b) partecipazione all'elaborazione di direttive e regolamenti comunitari inerenti il comparto forestale;
c) interventi di carattere nazionale nella materia sub a);
d) adempimenti relativi alle convenzioni internazionali in materia di protezione della fauna e della flora, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera e);
e) ricerca e sperimentazione in materia forestale;
f) attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera m), limitatamente alle specie forestali;
g) polizia forestale e ambientale;
h) programmazione e coordinamento nonche' attivita' e interventi di carattere nazionale per la prevenzione degli incendi boschivi e la difesa dagli stessi;
i) istruttoria per il coordinamento delle iniziative regionali nella elaborazione dei piani di irrigazione;
l) interventi strutturali di carattere nazionale relativamente all'irrigazione, alla bonifica e alla sistemazione del territorio;
m) assetto, anche urbanistico, del territorio rurale, disciplina e salvaguardia dell'ambiente naturale;
n) iniziative per la difesa del suolo;
o) affari concernenti le funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), della legge n. 491 del 1993.
2. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche esercita le funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e sovraintende alla gestione dei beni dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e di quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Le funzioni di cui alle lettere h), m) ed n) del comma 1 sono svolte fatte salve le competenze degli altri dicasteri.
Art. 7
1. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha competenza in materia di:
a) programmazione, ricerca e assistenza tecnico-scientifica delle attivita' di pesca e di acquacoltura;
b) produzione ittica;
c) commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
d) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie e disciplina nazionale della pesca, rapporti con i Paesi terzi, controlli e accordi;
e) protezione della fauna ittica e della flora acquatica.
Art. 8
1. La Direzione generale dei servizi generali e del personale svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e supporto tecnico al responsabile dei sistemi informativi automatizzati mediante apposito servizio, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) statistica agraria e agroalimentare;
c) promozione di studi e ricerche finalizzati all'agricoltura;
d) informazione, anche attraverso la radiotelevisione, nelle materie agricole e agroindustriali e promozione commerciale dei relativi prodotti in campo nazionale ed internazionale;
e) amministrazione del personale del Ministero, con esclusione di quello appartenente al Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale repressione frodi;
f) gestione dei beni demaniali e patrimoniali di pertinenza del Ministero stesso, esclusi quelli del Corpo forestale dello Stato e quelli di cui all'art. 6, comma 2;
g) predisposizione del bilancio del Ministero;
h) vigilanza sugli enti operanti in agricoltura sottoposti alla tutela o vigilanza del Ministero, compresi gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, gli enti di bonifica e trasformazione fondiaria, i consorzi agrari e, per la residua competenza amministrativa, le gestioni di ammasso;
i) cura delle relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
l) studio e trattazione, con i Ministeri competenti, delle questioni tributarie e previdenziali concernenti l'agricoltura e le foreste, l'agroindustria e la pesca;
m) controllo ispettivo ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 491 del 1993.
Art. 9
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 18