Sez. T, Ordinanza n. 31928 del 11/12/2024 (Rv. 673222-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Contestazione del contribuente - Esame del contenuto della delega - Potere-dovere del giudice - Vizio di ultra-petizione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di processo tributario, ove il contribuente contesti, con il ricorso di primo grado, la carenza di legittimazione di colui che ha sottoscritto l'atto impositivo impugnato, per l'assenza di rituale delega di firma ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 600 del 1973, il giudice ha il potere-dovere di verificare se il contenuto della delega prodotta in giudizio sia idoneo ad assolvere alla funzione di delega di firma e non di funzioni, non incorrendo, pertanto, in ultra petizione il giudice d'appello che si pronunci sullo specifico contenuto della delega giĆ depositata, in sede di gravame contro la sentenza di primo grado e poi nella fase rescissoria, in conseguenza della cassazione con rinvio della prima sentenza d'appello.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)