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Sez. 3, Sentenza n. 312 del 05/01/1974 Ud. (dep. 16/01/1975) Rv. 129009 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI FINANZIERE CON ESTRANEO - CORRUZIONE - RATIO DELLE DUE PREVISIONI CRIMINOSE - CONCORSO FORMALE DI REATI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-01-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129009-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI FINANZIERE CON ESTRANEO - CORRUZIONE - RATIO DELLE DUE PREVISIONI CRIMINOSE - CONCORSO FORMALE DI REATI - AMMISSIBILITA.*

L'art 3 legge 9 dicembre 1941, n 1383, che punisce il fatto del finanziere che collude con estranei per frodare la finanza ha voluto formulare una figura criminosa autonoma nei confronti di ogni appartenente al corpo delle guardie di finanza che col suo comportamento avesse comunque offeso il primario interesse alla normalita e sicurezza dell'afflusso dei beni patrimoniali, indispensabili per il finanziamento e la esistenza stessa dello stato. Una diversa finalita perseguono invece le norme incriminatrici riguardanti le numerose ipotesi di corruzione che sono dirette a che l'attivita della pubblica amministrazione si svolga in modo leale e corretto. Pertanto, le norme riguardanti la collusione e la corruzione del pubblico ufficiale per Atti contrari ai doveri d'ufficio sono dotate di differente e autonomo contenuto e ben possono concorrere in un medesimo accadimento criminoso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)