Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 28/10/1970 (Rv. 348343 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - 'LEGITIMATIO AD CAUSAM' - CONDIZIONE DELL'AZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - 'LEGITIMATIO AD CAUSAM' - CONDIZIONE DELL'AZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZE.*
La legitimatio ad causam e condizione dell'Azione, intesa questa come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, qualunque ne sia il contenuto. Come tale essa presuppone l'identita tra colui che agisce o colui contro il quale si propone l'Azione e quegli cui e attribuito dalla legge il potere di agire o contraddire, sulla base del rapporto di diritto sostanziale in giudizio. Pertanto la 'legitimatio ad causam' cosi intesa, non coincide necessariamente con la titolarita del rapporto giuridico controverso, ma va accertata preliminarmente sulla base della sola 'causa petendì dedotta in giudizio, esaminata nei suoi elementi essenziali. (V 3607'68, mass n 336857 1437'68, mass n 333082 1371'68, mass n 332979)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)