diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4798 del 26/07/1986 (Rv. 447498 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - LIMITE DEL MASSIMALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447498-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - LIMITE DEL MASSIMALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore o natanti, la richiesta del danneggiato effettuata a norma dell'art. 18 della legge n. 930 del 1969, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicuratore, mediante l'impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatogli dalla legge, configura, alla scadenza di detto termine, un atto di Costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., e comporta, a carico dell'assicuratore, il quale abbia ritardato la prestazione dovuta senza valida giustificazione, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggiore danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, che il creditore deduca e dimostri a norma del secondo comma del citato art. 1224 cod. civ.. ne consegue, altresì che tali ultime obbligazioni, in quanto accessorie rispetto a quella per cui è data Azione diretta al danneggiato, e riconducibili ad un'autonoma causa di debito nel rapporto tra assicuratore e danneggiato, restano svincolate dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, la quale è afferente esclusivamente alla obbligazione principale oggetto di quell'Azione diretta. (Conf 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)