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Sez. L, Sentenza n. 5235 del 09/04/2001 (Rv. 545755 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Incidenza causale della lacuna della motivazione - Necessità - Fatto rilevante non in se stesso ma quale elemento di prova di elemento costitutivo, modificativo o estintivo - Omessa specifica considerazione nel quadro della complessiva valutazione probatoria - Sufficienza della motivazione - Configurabilità - Fattispecie relativa a precedente non contestazione da parte dell'Inps della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato in agricoltura ai fini di diversa prestazione.
Stato
decisa il 2001-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545755-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Quando il vizio di motivazione fatto valere con il ricorso per cassazione riguarda la mancata considerazione di elementi di fatto potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione circa la sussistenza del requisito della adeguata incidenza causale della presunta lacuna nella motivazione deve tenere conto del principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità della relativa motivazione, che risulti che l'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive. (Fattispecie relativa alla mancata considerazione dell'adempimento da parte dell'Inps di prestazioni diverse da quella oggetto del giudizio, rilevante quale mero indizio della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, costituente presupposto del diritto azionato ed escluso dal giudice di merito sulla base di elementi di prova più direttamente significativi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)