diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9937 del 05/03/1982 Ud. (dep. 27/10/1982) Rv. 155787 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PAGAMENTO DI UTILITÀ PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL DELITTO - INIZIATIVA DELLA VITTIMA NEL PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155787-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PAGAMENTO DI UTILITÀ PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL DELITTO - INIZIATIVA DELLA VITTIMA NEL PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*

Il reato di estorsione, nell'ipotesi in cui il danneggiato di un reato è costretto a versare denaro o altra utilità per ottenere la restituzione della refurtiva, sussiste anche se l'iniziativa provenga dallo stesso, dato che il suo comportamento è pur sempre determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva delle cose sottrattegli. (Conf mass n 148762; (Conf mass n 147100; (Conf mass n 143741, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)