Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26894 del 26/11/2020 (Rv. 659991 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Necessità - Conseguenze - Liquidazione onnicomprensiva - Legittimità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
Il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012, prevede quale autonoma voce il rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 5% del dovuto), sicché viola tale disposizione la liquidazione onnicomprensiva sia in quanto non reca la corrispondente indicazione, sia in quanto rende oggettivamente impossibile ricavare l'eventuale inclusione dello stesso all'interno dell'importo così unitariamente determinato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 4 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)