Sez. L, Sentenza n. 3867 del 01/09/1977 (Rv. 387542 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINE SEMESTRALE - APPLICABILITA ALLE TRANSAZIONI STIPULATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUL NUOVO PROCESSO DEL LAVORO E DIVENUTE INIMPUGNABILI PER DECORSO DEL TERMINE TRIMESTRALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINE SEMESTRALE - APPLICABILITA ALLE TRANSAZIONI STIPULATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUL NUOVO PROCESSO DEL LAVORO E DIVENUTE INIMPUGNABILI PER DECORSO DEL TERMINE TRIMESTRALE - ESCLUSIONE.*
L'estensione a sei mesi del termine di impugnazione, di cui all'art 2113 cod civ, delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro, stabilita dall'art 6 della legge n 533 del 1973, non e applicabile alla transazione stipulata prima dell'entrata in vigore di tale legge e divenuta inoppugnabile per non essere stata impugnata nel termine di tre mesi previsto dalla previgente disciplina: cio in quanto l'art 6 citato e norma di diritto sostanziale, rispetto alla quale non e ipotizzabile l'applicabilita della disciplina transitoria dei giudizi pendenti di cui all'art 20 della legge n 533 del 1973, che fa riferimento alle sole Disposizioni di natura e contenuto processuale. (Conf: 217'75, massima n 373411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)