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Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune.

2. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, e' consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

  1. 1) metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

  2. 2) metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

  3. 3) metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

3. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

4. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2

1. In ogni Comune la Giunta municipale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

2. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.

3. Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

  1. 1) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3;

  2. 2) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;

  3. 3) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20;

  4. 4) da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50;

  5. 5) da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100;

  6. 6) da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500; oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000.

4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi cosi' delimitati costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente.

5. Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

6. In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvedera' a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalita' previste nei commi precedenti.

7. Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario.

8. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Art. 3

1. Finche' non saranno stati assegnati gli spazi previsti dal primo comma dell'art. 1, l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti previsti nel detto articolo potra' essere effettuata da parte di chiunque negli spazi di cui al comma secondo dell'articolo predetto.

2. A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al sindaco, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

3. La Giunta municipale, entro i due giorni successivi, provvede a ripartire gli spazi anzidetti in parti eguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

4. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, tra le richieste medesime sara' stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Art. 4

1. La Giunta municipale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1 ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse.

2. In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base.

3. L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Art. 5

1. Assegnate alle singole liste o candidature le sezioni di cui all'articolo precedente, cessa la facolta' di affissione negli spazi previsti dal secondo comma dell'articolo 1, secondo le norme dell'art. 3.

2. Nelle quarantotto ore successive gli spazi medesimi sono ripartiti dalla Giunta municipale fra tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco, entro il termine stabilito per la presentazione delle liste o delle candidature.

3. Per l'assegnazione e per l'uso degli spazi anzidetti valgono le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 3.

Art. 6

1. In ogni Comune la propaganda luminosa e' consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un mezzo luminoso ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000.

2. In ogni Comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi e' consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000.

3. Nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e' consentito un'esemplare in piu' ogni 20.000 abitanti o frazione di 20.000. Per i singoli collegi senatoriali delle citta' comprendenti piu' collegi senatoriali e' consentito un massimo di venti striscioni o drappi.

4. L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con l'indicazione delle localita' nelle quali s'intende collocarli, deve essere comunicato preventivamente al sindaco.

5. E' vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.

Art. 8

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali.

2. Alla stessa pena e' sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi destinati alla installazione o all'esposizione secondo la presente legge o, senza averne titolo, ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ovvero danneggia o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi gia' installati o esposti secondo la presente legge.

3. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni.

4. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

5. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 e chiunque colloca o espone mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi in numero superiore o in localita' differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al penultimo comma dell'art. 6.

Art. 9

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per, le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonche' la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi.

2. Nei giorni destinati alla votazione e' vietata, altresi', ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO