diritto.io

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

Testo in vigore al

Art. 44 (Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939) Confisca

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.. Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.

1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 44-bis Destinazione di beni sequestrati o confiscati

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorita' competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.

Art. 45 (Art. 50 T.U. spinti 1924) Circostanze aggravanti

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141.

Art. 46 (Art. 40 T.U. spiriti 1924) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

  1. a) contraffa', altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

  2. b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da un mese ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilita' delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47 (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione e' applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.87

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante e' andato perduto irrimediabilmente o distrutto.87

5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione..

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Art. 48 (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). Irregolarita' nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantita' estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:

  1. a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantita' estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

  2. b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalita' prescritte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui e' prescritta.
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(*) ll riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Art. 49 (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). Irregolarita' nella circolazione

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Art. 50 (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993) Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

2. La tenuta della contabilita' e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e' considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.

Art. 51 (Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957) Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.

Titolo II. Energia elettrica

Art. 52 Oggetto dell'imposizione

1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.

2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

  1. a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;

  2. b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

  3. c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassae consumata per uso proprio;

  4. d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;

  5. e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

  6. f) impiegata nei processi mineralogici;

  7. g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento.

3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:

  1. a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita' nonche', limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attivita' connesse all'esercizio dei medesimi impianti;

  2. b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;

  3. c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

  4. d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

  5. e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.

4. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.129

Art. 53 Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l'energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura.

2. Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa:

  1. a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

  2. b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

  3. c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.

3. Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:

  1. a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

  2. b) da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.

4. Sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.129

Art. 53-bis Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio

1. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza denunciano preventivamente la propria attivita' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonche' l'idoneita' della cauzione prestata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia, rilascia:

  1. a) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che non esercitano officine elettriche, un'autorizzazione;

  2. b) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui alla lettera a), soggetta al pagamento di un diritto annuale.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza di cui al comma 2, lettera b), e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

4. Non prestano la cauzione di cui al comma 1 i soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

5. L'autorizzazione o la licenza di cui al comma 2 e' negata o, se gia' concessa, e' revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:

  1. a) che non sono abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;

  2. b) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione.

6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le modifiche societarie, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza nonche' la cessazione dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

7. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti ai quali l'autorizzazione e' stata revocata.

8. Al fine della gestione dell'accisa sull'energia elettrica, l'ARERA, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalita' per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei quantitativi aggregati mensili di energia elettrica attribuiti a ciascun venditore, determinati dal Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.

9. I dati di cui al comma 7 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 8 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.129

Art. 54 Definizione di officina elettrica129 (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*)

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica e' considerata officina elettrica l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.129

2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.129

3. Le officine elettriche dei soggetti acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.129

4. Sono da considerare officine elettriche, altresi' gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad accisa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b) .129

4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.129
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(*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.

Art. 55 Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

2. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

3. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

4. Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.

5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.

6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia.

7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.

8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.

10. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.

11. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.

12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione cosi' rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

13. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.

14. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.

15. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.129

Art. 56 Particolari modalita' di pagamento dell'accisa

1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia elettrica consumata, corrispondono l'accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento.

2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone annuo di abbonamento.

3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalita' previste per il loro funzionamento.

4. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all'atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell'Agenzia. Non si da' luogo alla restituzione dell'accisa versata nel caso di cessazione dell'attivita' in corso d'anno.129

Art. 56-bis Altre disposizioni

1. Contestualmente all'avvio dell'attivita', i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. I soggetti di cui al comma 1:

  1. a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura;

  2. b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalita' stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata o per conto dei quali e' trasportata;

  3. c) rendono disponibili ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa;

  4. d) comunicano tempestivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

3. Contestualmente all'avvio dell'attivita', il soggetto diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d), ne da' comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i dati caratteristici dell'officina stessa nonche' gli impieghi previsti dell'energia elettrica prodotta; e' escluso dal predetto obbligo il soggetto, diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica con le modalita' di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c).

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un codice identificativo ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal comma 3; i medesimi soggetti comunicano all'Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.129

Art. 56-ter Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalita' e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica nonche' gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attivita' di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.129

Art. 57 Privilegi e prescrizione

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.

2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta e' di cinque anni dalla data in cui e' avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.

Art. 58 (Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924) Poteri e controlli

1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facolta' di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e cosi' pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.

2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonche' gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresi', prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finche' sono aperti, nonche' al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea.
I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche' siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avra' facolta' di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.

5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.

Art. 59 Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:

  1. a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;

  2. b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;

  3. c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;

  4. d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;

  5. e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58.

2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.

4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.

5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.