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Sez. L, Sentenza n. 24258 del 29/11/2016 (Rv. 641712 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamento intimato ed impugnato prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010 - Decadenza connessa al deposito del ricorso giudiziario - Applicabilità - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641712-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Ai licenziamenti individuali intimati ed impugnati prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010) è applicabile il termine di decadenza sostanziale connesso al deposito del ricorso giudiziario, ma solo con decorrenza dal 1° gennaio 2011, risultando tale disciplina, come integrata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, costituzionalmente tutelati.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)