DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (85/303/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE4, modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE5; che la direttiva 73/80/CEE6 ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;
considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti;
considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;
considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti;
considerando che al 1o luglio 1984 non esisteva in Grecia un'imposta sui conferimenti; che dunque occorre prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un'imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:
1.
all'articolo 4, paragrafo 2:
— il testo della frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:
— alla fine, è aggiunto il comma seguente:
«2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1o luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 %:»;
«Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all'imposta sui conferimenti.»;
2.
il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 7
1.
Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.
L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.
La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall'imposta sui conferimenti.
2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
3. Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esentata la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale.»;
3.
il testo della frase introduttiva dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
«Con riserva dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, concernenti:».
Art. 2
La direttiva 73/80/CEE è abrogata.
Art. 3
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FIORET