Sez. 1 - , Sentenza n. 18930 del 27/09/2016 (Rv. 641831 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE | Contratto concluso per effetto di truffa - Annullabilità per dolo - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Decorso del termine di prescrizione - Conoscenza degli estremi fattuali della truffa - Costituzione di parte civile - Idoneità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE
Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato cui tale truffa sia stata contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fattuali del reato ascritto, e quindi del dolo, è idonea a far decorrere, ex art. 1442, comma 2, c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Proc. Civ. art. 640
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)