Sez. T, Ordinanza n. 20752 del 18/06/2026 (Rv. 679357-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 - Ruralità - Nozione - Fabbricato collabente - Pertinenza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, i fabbricati collabenti - quale che sia stata la loro destinazione originaria (abitativa o strumentale) rispetto all'esercizio dell'impresa agricola - non possono ritenersi pertinenze, in quanto solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un altro bene, non certo un bene fatiscente, abbandonato o degradato.
Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28 art. 3 com. 2, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)