Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 01/04/1968 (Rv. 332438 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) COMUNE - CONSIGLIO COMUNALE - IN GENERE- DELIBERAZIONI IN ORDINE ALLE LITI ATTIVE E PASSIVE- COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE - COSTITUZIONE DEL COMUNE QUALE RESISTENTE IN BASE A PROCURA AD LITEM RILASCIATA DAL SINDACO - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) COMUNE - CONSIGLIO COMUNALE - IN GENERE- DELIBERAZIONI IN ORDINE ALLE LITI ATTIVE E PASSIVE- COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE - COSTITUZIONE DEL COMUNE QUALE RESISTENTE IN BASE A PROCURA AD LITEM RILASCIATA DAL SINDACO - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO.*
La Competenza a deliberare in ordine alle liti attive e passive interessanti il comune, a norma dell'art 131, n 5 del tu, 4 febbraio 1915, n. 148 (vigente in materia per effetto dell'art. 15 della legge 9 giugno 1947, n. 530), spetta al consiglio comunale, tranne che nei casi di urgenza, nei quali tuttavia la deliberazione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio e approvata dalla gpa. L'approvazione dell' autorita tutoria sui relativi provvedimenti e condizione di efficacia per la regolare Costituzione in giudizio del comune. Pertanto, la Costituzione nel giudizio di Cassazione di un comune, come resistente, avvenuta in base a semplice procura ad litem rilasciata dal sindaco, e priva di efficacia. Il controricorso, presentato per conto del comune dal difensore incaricato in tale Forma, e quindi inammissibile e, nel caso di rigetto del ricorso, non possono essere recuperate le relative spese sostenute nel giudizio di Cassazione. (V. 1765-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)