Sez. 3, Sentenza n. 21420 del 10/10/2014 (Rv. 632592 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto di "franchising" - Partecipazione del "franchisee" ad una società consortile controllata dall'affiliante - Inadempimento degli obblighi contrattuale - Sospensione dalla qualità di socio - Impugnativa - Valutazione relativa alla gravità dell'inadempimento - Modalità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di contratto di "franchising", allorché sia prevista la necessaria partecipazione del "franchisee" ad una società consortile controllata dall'affiliante, l'inadempimento del primo agli obblighi derivanti dal contratto, laddove apprezzato non isolatamente ma unitamente ad ulteriori suoi comportamenti (quali, nella specie, l'assunzione di debiti con emissione di assegni postdatati per il pagamento, l'espresso riconoscimento di non potervi far fronte e la mancata indicazione di una possibile data di pagamento), giustifica l'adozione del provvedimento di sospensione dalla qualità di socio, giacché la valutazione relativa alla gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., deve tener conto del complessivo comportamento del debitore, desumibile dalla gravità della mora, dall'eventuale suo protrarsi e dalla mancata indicazione, di specifiche e concrete modalità di estinzione del debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)