diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 172 del 13/01/1982 (Rv. 417854 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - "RATIO" DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - LIMITE PROCESSUALE ALLA RICERCA DELLA PATERNITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 24 E 30 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417854-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - "RATIO" DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - LIMITE PROCESSUALE ALLA RICERCA DELLA PATERNITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 24 E 30 COST. - INSUSSISTENZA.*

Poiché la ratio del giudizio di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale non è quella di evitare o limitare inizialmente la ricerca della vera paternità o maternità, ma solo quella di impedire che, nel caso in cui l'attore non riesca neppure a dare un indizio di quel rapporto genitoriale che si assume esistente, l'Esercizio temerario dell'Azione de qua possa essere proseguito e più facilmente strumentalizzato ai fini ricattatori, tale giudizio non concreta un limite processuale alla ricerca della paternità, né confligge con il principio della libertà dell'Azione e non comporta quindi violazione degli artt. 24 e 30 cost., in quanto lo svolgimento in due tempi del relativo giudizio, teleologicamente unitario, mentre da una parte tutela il convenuto, dall'altro non costringe l'attore ad affrontare oneri processuali e diversi da quelli derivanti da un giudizio formalmente unico, in quanto le prove richiestegli per superare il giudizio preliminare egli le avrebbe comunque date e ben possono essere utilizzate nel giudizio susseguente.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)