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Sez. 1, Sentenza n. 21647 del 08/11/2005 (Rv. 586072 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Nullità parziale del contratto - Prestazioni e controprestazioni eseguite in base alla clausola nulla - Indebito oggettivo - Sussistenza - Irripetibilità della prestazione - Azione generale di arricchimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586072-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

L'azione di indebito oggettivo è esperibile non solo in caso di totale nullità di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullità parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate. La ripetibilità, tuttavia, è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 cod. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto, in presenza di nullità parziale, esperibili sia l'azione di indebito oggettivo da parte dall'autore della prestazione di pagamento del corrispettivo di una prestazione di fare, sia l'azione di arricchimento nei confronti del destinatario di quest'ultima prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)