Sez. T, Sentenza n. 3191 del 08/02/2025 (Rv. 674081-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Sisma Sicilia - Istanza di rimborso - Mancata prova della residenza in comune terremotato - Deducibilità in cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fatto costitutivo del diritto - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, la mancata prova della residenza in comune terremotato è vizio deducibile in cassazione, stante l'ammissibilità del relativo motivo di appello, posto che, trattandosi di fatto costitutivo del diritto al rimborso fatto valere dal contribuente, doveva essere valutato d'ufficio dal giudice di primo grado, a prescindere dalle contestazioni dell'Agenzia delle entrate; e ciò in quanto l'applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)