Sez. 2, Sentenza n. 16191 del 24/03/2017 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 270267 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni disposta contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione personale - Termine di un anno dalla data dell'avvenuto sequestro - Operatività - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)