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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 206 del 1998

Decisione
decisa il 1998-05-20, depositata il 1998-06-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:206
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23949

  • Processo penale
  • Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento
  • Giudice che nel corso del dibattimento abbia disposto, o respinto l'istanza di riesame, di una misura cautelare (nella specie: divieto di dimora)
  • Incompatibilità a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati
  • Mancata previsione
  • Asserita violazione dei principi di ragionevolezza, del diritto di difesa e di non colpevolezza fino a sentenza definitiva
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che, nel dibattimento, abbia pronunciato ordinanza applicativa di misura cautelare personale (nella specie: divieto di dimora) o di rigetto di riesame della stessa, a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati. Invero, come la Corte ha già rilevato nel dichiarare inammissibile, e successivamente manifestamente inammissibile, analoga questione, l'esito prefigurato nell'ordinanza di rimessione finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte, esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe - o potrebbe ottenere di essere - distolto. Né, rispetto a quelli già esaminati e respinti, vengono nel caso prospettati dal giudice 'a quo' profili o argomenti nuovi. - v. S. n. 51/1997 e O. n. 366/1997. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1997, dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento a carico di Antonio Solerti, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo chiamato a decidere, nel corso di un processo penale, sulla eccezione, avanzata dalla difesa dell'imputato, di incompatibilità del collegio o di illegittimità costituzionale della disciplina delle incompatibilità del giudice con ordinanza emessa il 4 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di revoca della misura cautelare, a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati; che nel processo principale, con la stessa composizione del collegio, il tribunale aveva disposto nei confronti dell'imputato, su richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto di dimora e, successivamente, aveva respinto l'istanza di revoca di tale misura; che il giudice rimettente esclude che questa ipotesi rientri tra le incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., ma ritiene che anche nel caso sottoposto al suo esame dovrebbero valere i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo i quali è illegittima la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice quando la valutazione conclusiva dell'organo investito della decisione possa essere condizionata da una precedente valutazione nel merito, espressa sugli indizi di colpevolezza, senza che abbia rilievo, ad avviso del giudice rimettente, che il provvedimento cautelare sia stato adottato nella stessa fase del giudizio; che il tribunale di Tolmezzo ritiene che la disposizione denunciata violi: l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole l'omessa previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della incompatibilità del giudice in una ipotesi analoga ad altre per la cui mancanza è stata pronunciata la illegittimità costituzionale; l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe vulnerato il diritto di difesa dell'imputato; l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in relazione al contenuto di giudizio che il collegio avrebbe già espresso con le ordinanze che hanno disposto una misura cautelare personale e respinto l'istanza di revoca; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in base alle argomentazioni già enunciate per analoga questione, decisa con la sentenza n. 51 del 1997.
punto 2
Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., per la omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato, in dibattimento, su misure cautelari personali nei confronti dell'imputato, è già stata esaminata e dichiarata inammissibile (sentenza n. 51 del 1997) e manifestamente inammissibile (ordinanza n. 366 del 1997), giacché l'esito prefigurato finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito; sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto; che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, sicché la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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