Sez. 3 - , Sentenza n. 5410 del 17/10/2019 Ud. (dep. 11/02/2020) Rv. 278574 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di deposito incontrollato di rifiuti - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Riferimento al solo quantitativo dei rifiuti - Insufficienza - Verifica del pericolo di danno per l'ambiente e la sua compromissione in concreto - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la causa di non punibilità in considerazione del quantitativo di materiale pari a circa 5 mc. depositato su terreno pubblico e della consistenza dello stesso, trattandosi di acque residue da materiale da costruzione e demolizione, contenenti sabbia, polvere di cemento e piccoli frammenti di laterizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)