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Sez. 6, Sentenza n. 39232 del 05/07/2004 Ud. (dep. 07/10/2004) Rv. 230463 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Dichiarazioni rese alla P.G. da parte di informatore - Imposizione all'ufficiale di P.G. di riferirne la fonte - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230463-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

Per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire. Ne consegue che non è configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., che, in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen., sia stato poi costretto a rivelarne la fonte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)