Sez. 1, Sentenza n. 17018 del 12/11/2003 (Rv. 568097 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Natura dell'assegno - Accertamento - Necessità - Erogazione periodica non destinata a cessare con il decesso dell'obbligato - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
In tema di pensione di reversibilità da ripartire tra il coniuge superstite e l'ex coniuge superstite, tutte le volte in cui, per decisione del tribunale o per accordo dei divorziandi, sia stata determinata una forma di assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il decesso dell'obbligato, deve, cionondimeno, ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità di assegno di cui all'art.5 della legge per l'accesso alla pensione di reversibilità o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione, tale permanente erogazione non rilevando in alcun modo sull'"an debeatur" del credito all'intero o alla sua quota, ma soltanto sulla misura della quota (e cioè in una sede nella quale ben possono avere la giusta considerazione i rilievi afferenti alla permanente percezione dei ratei dello statuito assegno da parte del coniuge divorziato).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)