Sez. 1 - , Ordinanza n. 33346 del 30/11/2023 (Rv. 669608 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Accantonamento per i crediti erariali contestati - Necessità - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge - Contenuto ed effetti. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 176 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)