diritto.io

Riorganizzazione dei servizi e revisione del ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Testo in vigore al

Art. 5

1. La II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e' costituita da:

  1. a) un ispettore generale e due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A di grado non inferiore al 6°;

  2. b) quattro delegati della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;1a

  3. c) cinque direttori ordinari di Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella allegata al presente decreto, o professori universitari della Facolta' di agraria docenti di coltivazioni erbacee ed arboree.

2. Fanno parte della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

  1. d) il direttore generale della Sanita' pubblica;

  2. e) un professore ordinario di Regia universita' avente particolare competenza in materia di piante officinali ed il direttore della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria;

  3. f) un clinico e un farmacologo, delegati rispettivamente dai Sindacati nazionali fascisti dei medici e dei farmacisti;

  4. g) due esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 6

1. La III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e' costituita da:

  1. a) un ispettore generale e due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A di grado non inferiore al 6°;

  2. b) il capo del servizio veterinario del Ministero dell'interno;

  3. c) il capo del servizio veterinario del Ministero della guerra;

  4. d) il presidente del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;1a

  5. e) un professore di Regia universita' titolare di Cattedra di zoologia e cinque professori di Regie universita' titolari delle Cattedre di zootecnia e di zooculture, o direttori di Istituti di sperimentazione agraria o di Istituti zootecnici.

2. Fanno parte della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia:

  1. f) un delegato della Federazione italiana della caccia;

  2. g) un delegato dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

  3. h) tre cacciatori dei quali uno riservista, delegati dalla Federazione italiana della caccia;

  4. i) il vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

  5. l) un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano,

Art. 7

1. La IV Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e' costituita da:

  1. a) un ispettore generale ed un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A di grado non inferiore al 6°;

  2. b) un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

  3. c) il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

  4. d) il direttore generale della Sanita' pubblica;

  5. e) un delegato del Commissariato per le migrazioni interne;

  6. f) due esperti scelti in rappresentanza degli Enti di colonizzazione;

  7. g) un delegato della Confederazione fascista degli agricoltori;

  8. h) un delegato della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

  9. i) due professori universitari titolari di cattedre di economia agraria.1a

Art. 8

1. La V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e' costituita da:

  1. a) un ispettore superiore del Genio civile;

  2. b) due funzionari designati rispettivamente dal Ministero dell'interno e da quello delle corporazioni, entrambi di grado non inferiore al 6°;

  3. c) un professore di Regia universita' titolare di materie forestali;

  4. d) il comandante dell'Accademia militare forestale;

  5. e) il direttore del Regio istituto di sperimentazione forestale;

  6. f) il vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

  7. g) n. 2 consoli capi servizio del Comando centrale della Milizia forestale;

  8. h) un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di grado non inferiore al 6°;

  9. i) n. 2 esperti in materia forestale estranei all'Amministrazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 9

1. Sono membri del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle relative Sezioni il generale comandante la Milizia nazionale forestale ed i direttori generali del Ministero, i quali hanno facolta' di farsi rappresentare da funzionari preposti ai vari rami del servizio.

2. Fa pure parte del Consiglio e delle relative Sezioni il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica.

Art. 10

1. Il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste puo' invitare alle adunanze in assemblea generale anche i membri aggiunti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 limitatamente alla trattazione delle materie per le quali e' prevista la loro partecipazione alla Sezione I, II e III del Consiglio.

2. Il presidente inoltre, puo' invitare per l'esame di determinati affari alle adunanze della Sezione III un delegato del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, un delegato del Sindacato nazionale fascista veterinari, un delegato dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali e alle adunanze della IV Sezione un delegato del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli e un delegato del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

Art. 11

1. Alla segreteria del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed a quella delle singole Sezioni sono preposti, complessivamente, sette funzionari del ruolo tecnico di gruppo A, di grado non superiore al 7°, di cui due alla segreteria del Consiglio ed uno a ciascuna Sezione.

Art. 12

1. E' di competenza del Consiglio superiore dell'agricoltura o delle foreste riunito in assemble generale, l'esame:

  1. a) delle proposte di dichiarazione di obbligatorieta' di metodi distruttivi e dell'adozione esclusiva di determinati mezzi e metodi di lotta contro gli insetti e le malattie delle piante;

  2. b) delle proposte di determinazione obbligatoria di superficie da destinare a date colture e dei piani per l'attrezzatura degli ammassi di determinati prodotti

  3. c) dei programmi annuali per i corsi professionali ai contadini;

  4. d) dell'indirizzo tecnico da seguire nelle varie zone del Regno per l'incremento qualitativo e quantitativo delle piu' importanti razze e popolazioni animali, anche ai fini della preventiva approvazione dei riproduttori per i quali tale obbligo sia prescritto da disposizioni di legge;

  5. e) delle norme generali per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e per il funzionamento dei controlli delle attitudini del bestiame, dal lato economico;

  6. f) degli indirizzi tecnici del caseificio;

  7. g) delle modifiche alla ripartizione del Regno in compartimenti venatori;

  8. h) delle proposte di classifica di nuovi comprensori di bonifica;

  9. i) delle prescrizioni di massima in materia di polizia forestale.

Art. 13

1. La I Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle proposte e sui problemi tecnici ed economici connessi alla sperimentazione agraria a alla difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche.

2. In particolare il parere della Sezione deve essere sentito:

  1. a) sugli schemi dei Regi decreti con i quali, a' sensi dell'art. 31, sara' provveduta alla istituzione dei Regi istituti di sperimentazione agraria di cui alla annessa tabella n. 1;

  2. b) sul piano generale delle ricerche sperimentali per il loro coordinamento, sui programmi di' attivita' dei Regi istituti di sperimentazione agraria, sulle relazioni annuali dei medesimi e su tutti gli altri argomenti relativi all'ordinamento, agli scopi e all'indirizzo di ciascun istituto;

  3. c) sui programmi di attivita' attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari;

  4. d) sui provvedimenti di cui agli articoli 44 a 48, 50, 51, 52 e 70 del presente decreto;

  5. e) sui ricorsi avverso la sospensione o la revoca della autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti agricoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, piante, parte di piante e semi;

  6. f) sull'accertamento delle condizioni per la diretta assunzione della lotta contro le cavallette, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. La Sezione, inoltre, provvede a compilare o a modificare:

  1. 1) l'elenco dei parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi, ritenuti pericolosi e sospetti ai fini della coltivazione;

  2. 2) le norme da prescrivere per impedire la diffusione dei parassiti;

  3. 3) l'elenco dei metodi di disinfezione e di cura e dei rimedi da adottare contro le malattie e i parassiti dello piante;

  4. 4) le eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsi luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali;

  5. 5) l'elenco delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali, ospiti o veicolo di malattie e parassiti vegetali pericolosi o sospetti, sia ai fini della circolazione interna, e sia a quelli dell'importazione o dell'esportazione;

  6. 6) le norme da seguire nei casi dubbi circa la presenza o la natura della malattia, nei quali sia necessario prescrivere un congruo periodo di quarantena;

  7. 7) le prescrizioni circa l'impiego di imballaggi speciali per piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che possono essere ospiti o veicolo di malattie pericolose o sospette.

Art. 14

1. La II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste da' parere su tutti i problemi tecnici attinenti al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali).

2. In particolare la Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sulle direttive per la concessione di contributi per incoraggiamenti a determinate colture;

  2. b) sui bandi di concorso a premio;

  3. c) sulle proposte di opere intese al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree, per le quali sia chiesto il contributo dello Stato quando la spesa superi le L. 150.000;

  4. d) sui piani dei magazzini ed impianti per la prima lavorazione dei prodotti agricoli;

  5. e) sulle proposte di norme per la disciplina degli ammassi dei prodotti agrari e per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

La Sezione ha competenza per le attribuzioni date alla Commissione consultiva per le piante officinali dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 dicembre 1931, n. 1793.

Art. 15

1. La III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle direttive generali di carattere tecnico da seguire per il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e della produzione foraggera, sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia, di bachicoltura e di apicoltura, nonche' sulle attivita' tecniche degli enti ippici sportivi, le quali abbiano piu' stretta attinenza con l'incremento e il miglioramento della ippicoltura.

2. Piu' particolarmente la Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sui programmi di attivita', relativi alle produzioni bovina, ovina, e suina, coordinati dagli ispettorati agrari compartimentali ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, nonche' su quelli concernenti la pollicoltura, la coniglicoltura e gli animali da pelliccia;

  2. b) sui programmi di attivita' riguardanti la ippicoltura, con speciale riguardo al funzionamento delle Stazioni selezionate per la produzione cavallina, asinina e mulina, di cui al R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734;

  3. c) sui problemi concernenti l'alimentazione del bestiame, la conservazione dei foraggi - con speciale riguardo, per quest'ultima, ai tipi di sili da ammettere al contributo finanziario dello Stato - e la costruzione di ricoveri ed annessi per il bestiame medesimo;

  4. d) sulle modalita' di intervento previste per l'incremento e l'aumento della produzione foraggera dalla citata legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627;

  5. e) sui programmi di attivita' dei Centri ed Osservatori avicoli;

  6. f) sui programmi di attivita' degli Istituti zootecnici e sul loro coordinamento;

  7. g) sui bandi di concorso a carattere nazionale o compartimentale;

  8. h) sui programmi di manifestazioni e convegni zootecnici a carattere nazionale;

  9. i) sulle modifiche degli elenchi della selvaggina stanziale protetta e degli animali nocivi;

  10. l) sulla delimitazione della zona faunistica delle Alpi;

  11. m) sulle proposte concernenti il calendario venatorio;

  12. n) sulle richieste di speciali zone di protezione per determinati appostamenti di caccia o di uccellagione;

  13. o) sui divieti e sulle restrizioni dell'esercizio venatorio;

  14. p) sulle deroghe alle norme disciplinanti la caccia e la cattura di animali nocivi;

  15. q) sulle deroghe al normale esercizio venatorio per ragioni di carattere scientifico;

  16. r) sulle domande di costituzione di bandite, di zone di ripopolamento e cattura e di riserva, nonche' sulle deroghe ai limiti di estensione delle bandite o delle riserve;

  17. s) sulle proposte di revoche di concessioni di bandite e di riserve;

  18. t) sulle proposte intese a escludere dalla costituzione in bandita talune foreste demaniali;

  19. u) sull'assegnazione di premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti;

  20. v) sulle deroghe alle norme per le concessioni di riserve su terreni notoriamente frequentati da specie migratorie.

Art. 16

1. La IV Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla bonifica integrale.

2. In particolare la IV Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sulle proposte di espropriazione dei terreni a carico dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica;

  2. b) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini economici sociali da conseguire, riservato l'esame tecnico delle proposte al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al Comitato tecnico amministrativo degli Uffici decentrati delle Opere pubbliche;

  3. c) sulle proposte di statuti, regolamenti o bilanci tipo di consorzi, nonche' sulla determinazione dei sistemi di contabilita' da adottarsi dai consorzi;

  4. d) sulla proposta di norme generali relative allo stato giuridico ed economico degli impiegati dei Consorzi di bonifica o di altri Enti;

  5. e) sui piani di riordinamento delle utenze irrigue, salvi i provvedimenti da adottare in base alle disposizioni sulle acque e gli impianti elettrici di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

  6. f) sui piani regolatori dei bacini idrografici, salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

  7. g) sui provvedimenti di determinazione e modificazione dei perimetri dei comprensori di bonifica;

  8. h) sui provvedimenti di fusione dei Consorzi di bonifica, di raggruppamento delle amministrazioni e sulla modifica dei loro confini territoriali;

  9. i) sulla ripartizione fra gli Istituti di credito dei fondi per i contributi relativi al credito agrario di miglioramento.

Art. 17

1. La V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla conservazione, miglioramento e ampliamento del patrimonio forestale nazionale.

2. In particolare la Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sui piani economici delle proprieta' silvo-pastorali;

  2. b) sulla determinazione dei terreni da sottoporre a vincolo forestale; sulla esecuzione dal vincolo stesso e sui ricorsi relativi;

  3. c) sui progetti relativi ad opere di sistemazione idraulico forestali consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, di competenza della Milizia nazionale forestale di cui all'art. 39 comma 1° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando l'importo della spesa superi L.

150.000. Rimane la competenza per l'esame tecnico dei progetti di importo non superiore a L. 150.000 demandata ai comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia forestale;

  1. d) sui reclami avverso l'inclusione di terreni negli elenchi di quelli da sistemare relativi ai progetti sopra accennati, di cui all'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267;

  2. e) sui progetti di rimboschimento di cui agli articoli 75 e 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonche' sui progetti di migliorie dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti, come pure sui progetti di miglioramento dei pascoli montani, quando l'importo della spesa superi L. 150.000, resta ferma la competenza per l'esame tecnico di progetti di importo non superiore a L. 150.000 ai comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia forestale;

  3. f) sulla costituzione di Aziende speciali, Consorzi e Distretti amministrativi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti, di cui agli articoli 139 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.1

Art. 18

1. Lo studio di ciascun argomento, posto all'ordine del giorno, e affidato ad uno o piu' componenti del Consiglio o della Sezione, i quali presentano una relazione scritta, che deve essere depositata, insieme con tutti gli elementi relativi, alla segreteria del Consiglio o della Sezione.

2. Non possono essere nominati relatori ne' prendere parte alle deliberazioni, i membri che siano direttori od amministratori dell'Istituto, dell'Ente o del Consorzio interessati nell'affare o che abbiano rapporti di parentela o di affinita' fino al 4° grado con le persone di cui il Consiglio o la Sezione debbano eventualmente occuparsi.

Art. 19

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle Sezioni anche su argomenti diversi da quelli previsti dal presente decreto. Inoltre ha la facolta' di investire dell'esame dell'argomento il Consiglio in adunanza generale o due o piu' Sezioni di esso, le quali, in tal caso, decideranno a Sezioni unite.

2. La presidenza delle Sezioni unite spetta di diritto al presidente del Consiglio o, per sua delega, al presidente piu' anziano fra quelli delle Sezioni interessate.

Art. 20

1. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti il Consiglio o la Sezione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.

2. I membri che appartengano al Consiglio non per ragioni di carica saranno dichiarati decaduti se non intervengano, durante l'anno, ad almeno tre adunanze del Consiglio o della Sezione, senza giustificato motivo.

Art. 21

1. Tanto i membri effettivi che quelli aggiunti hanno nel Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e nelle Sezioni, voto deliberativo.

2. Tutti i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, eccetto che ne fanno parte per ragioni di carica, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica due anni, ma possono essere confermati.

3. I componenti nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nel corso del biennio, durano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito.

Art. 22

1. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un comitato permanente, costituito dal presidente del Consiglio superiore e dai presidenti di Sezione, promuove studi tecnici di carattere normativo e provvede alla coordinazione delle indagini relative ai vari rami della tecnica concernente l'agricoltura.

Art. 23

1. Al 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto, cessa la competenza del Comitato per la sperimentazione agraria, del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, della Commissione per le piante officinali, del Consiglio zootecnico, del Comitato centrale della caccia, del Comitato per la bonifica integrale, del Comitato consultivo degli enti di bonifica integrale, del Comitato centrale per i finanziamenti dell'agricoltura e sua giunta esecutiva e di qualunque altra commissione od organo collegiale, i cui compiti rientrino fra quelli attribuiti al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

2. Rimane ferma la competenza attualmente demandata ai Comitati tecnici provinciali ed ai Comitati tecnici amministrativi degli uffici decentrati alle opere pubbliche, ai sensi della legge 2 giugno 1930-VIII, n. 755.

3. Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza delle Corporazioni, ai sensi della legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 163.

Art. 24

1. Il Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia assume la denominazione di « Regio ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria ».

Art. 25

1. Dal 1° luglio 1941-XIX la sede dell'Ispettorato compartimentale agrario per la Campania, e' trasferita da Caserta Napoli.