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Sez. 2, Sentenza n. 2488 del 15/12/1969 Ud. (dep. 28/02/1970) Rv. 114125 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - NOZIONE DI IMPUTATO IRREPERIBILE - LATITANTE - NOZIONE - NECESSITA DI EMISSIONE DI DECRETO PER QUEST'ULTIMO -ESCLUSIONE - NOMINA DI DIFENSORE D'UFFICIO - SUFFICIENZA - FORME DELLE NOTIFICAZIONI.*
Stato
decisa il 1969-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114125-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - NOZIONE DI IMPUTATO IRREPERIBILE - LATITANTE - NOZIONE - NECESSITA DI EMISSIONE DI DECRETO PER QUEST'ULTIMO -ESCLUSIONE - NOMINA DI DIFENSORE D'UFFICIO - SUFFICIENZA - FORME DELLE NOTIFICAZIONI.*

L'imputato deve considerarsi irreperibile quando, non ostante le ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario e quelle disposte successivamente dal giudice o dal pubblico ministero nei luoghi indicati dall'art 170 cod proc pen non viene trovato ne e possibile stabilire dove possa essere trovato. E latitante, invece, quando si sottrae volontariamente alle ricerche perche perseguito da un provvedimento restrittivo della liberta personale. E poiche la qualita di latitante permane fino a che non sia pronunciata sentenza di proscioglimento o non sia revocato il provvedimento restrittivo della liberta personale o non sia dichiarato estinto il reato, non occorre che sia emesso decreto da parte del giudice o del pubblico ministero, ma e necessaria soltanto la nomina di un difensore di ufficio all'imputato sicche la notificazione degli Atti verra eseguita nel modo stabilito dall'art 170 cod proc pen sulla semplice constatazione del fatto risultante dal verbale di vane ricerche. (V 111787, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)