Sez. 2, Sentenza n. 724 del 06/04/1962 (Rv. 251146 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - DISCONOSCIMENTO - ONERE DELLA VERIFICAZIONE - SOGGETTO ABILITATO AL DISCONOSCIMENTO - FATTISPECIE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - DISCONOSCIMENTO - ONERE DELLA VERIFICAZIONE - SOGGETTO ABILITATO AL DISCONOSCIMENTO - FATTISPECIE.*
Il testamento olografo ha natura di scrittura privatà vale percio, per esso, la norma dell'art 2702 cod civ, per cui la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale e prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e considerata riconosciuta, mentre se e disconosciuta ai sensi dell'art 214 cod proc civ e segg, spetta a chi la produce di chiederne la verificazione. La facolta del mero disconoscimento non compete a qualsiasi terzo convenuto da chi produce la scrittura, ma soltanto al suo autore o agli eredi aventi causa da lui. (nella specie trattavasi di due testamenti olografi, successivi nel tempo l'uno all'altro, con i quali, rispettivamente, venivano istituite eredi due differenti persone. Di fronte all'Azione dell'erede istituito con il secondo testamento tendente ad ottenere la condanna dell'altro al rilascio dei beni del de cuius dei quali si era immesso in possesso, l'erede istituito con il primo testamento, convenuto in giudizio, disconosceva il secondo testamento, mentre l'attore non disconosceva il testamento precedente. In tale situazione, e stato ritenuto che l'erede istituito con il primo testamento avesse assunto automaticamente, per il fatto dell'altra parte, la veste di erede, legittimato quindi a contestare l'efficacia del testamento di data posteriore, oppostogli, mediante il mero disconoscimento, senza necessita di proporre querela di falso, e che incombesse pertanto all'attore l'Onere di chiedere la verificazione dell'olografo successivo di cui intendeva avvalersi). (V 1382/61 1052/61 V 2600/60 2680/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)