Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 05/07/1973 (Rv. 364953 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Puo aversi errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, soltanto se vi sia stata supposizione di un fatto la cui verita e incontrastatamente esclusa oppure se sia stata supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita e positivamente stabilita. Pertanto, dovendo l'errore revocatorio cadere su fatti incontrastabili e positivamente accertati, deve trattarsi di fatti non solo non controversi ma anche incontrovertibili ovvero di fatti pacifici tra le parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)