Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 aprile 1970, causa 42/69
Epigrafe
Nella causa 42-69
Emilio Cafiero, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Roma, Via A. Emo 147, con gli avvocati Robert Krieps, del Foro di Lussemburgo, Roberto Ascarelli e Virgilio Gaito, del Foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Robert Krieps, 12, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Luigi Boselli, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento adottato dalla Commissione il 18 giugno 1969, comunicato al Cafiero con lettera 25 giugno 1969, n. 001352 della direzione generale del personale e dell'amministrazione, ed avente ad oggetto la liquidazione definitiva dell'indennità una tantum spettante di diritto al ricorrente ai sensi dell'articolo 12, allegato VIII dello statuto e dell'articolo 6 del regolamento n. 259/68 del Consiglio,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e le fasi del procedimento si possono riassumere come segue :
paragrafo 2
Assunto dalla Commissione della CEE il 1o luglio 1959, il ricorrente veniva nominato capo-divisione ed inquadrato al grado A/3, secondo scatto, con effetto dal 1o ottobre 1962.
paragrafo 3
Il 14 marzo 1968, il ricorrente chiedeva che fosse adottato nei suoi confronti un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, a norma dell'articolo 4 del regolamento 29 febbraio 1968 n. 259 del Consiglio. Il provvedimento veniva adottato dalla Commissione il 21 maggio 1968 e notificato al ricorrente con lettera del 22 maggio 1968, in cui era inoltre specificato che il ricorrente avrebbe dovuto esercitare le funzioni di consigliere presso la direzione generale affari industriali fino al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di cessazione definitiva dal servizio.
paragrafo 4
Con altra lettera, in data 21 giugno 1968, la Commissione comunicava al ricorrente che il provvedimento avrebbe avuto effetto il 1o ottobre 1968.
paragrafo 5
Infine, con lettera del 25 giugno 1969, la direzione generale del personale e dell'amministrazione comunicava al ricorrente gli estremi della liquidazione definitiva dell'indennità una tantum spettantegli di diritto ai sensi dell'articolo 12, allegato VIII, dello statuto e dell'articolo 6 del regolamento n. 259/ 68.
paragrafo 6
Quest'ultimo provvedimento costituisce l'oggetto della presente controversia.
paragrafo 7
Il 20 settembre 1969, il ricorrente ha adito la Corte, con un ricorso depositato nella cancelleria il 23 settembre 1969.
paragrafo 8
Non essendo stato presentato il controricorso nel termine stabilito, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 17 febbraio 1970.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 marzo 1970.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato con tutte le conseguenze di legge.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
respingere il ricorso;
porre le spese a carico del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta non contesta la ricevibilità del ricorso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il provvedimento della Commissione, comunica- togli con lettera 25 giugno 1968 e relativo alla liquidazione definitiva dell'indennità una tantum, è illegittimo in quanto basato sullo stipendio corrispondente al grado A/3, quarto scatto:
paragrafo 2
A sostegno di questa tesi, egli assume in particolare :
paragrafo 3
che alla data del 1o ottobre 1968 egli doveva automaticamente accedere al quinto scatto del suo grado;
che la decisione della Commissione, secondo la quale egli avrebbe dovuto lasciare il servizio il 1o ottobre 1968 va intesa nel senso che il rapporto d'impiego poteva ritenersi risolto solo una volta trascorsa la giornata del 1o ottobre;
ch'è infatti un principio giuridico universalmente accolto quello secondo cui il dies ad quem dev'essere compreso nel calcolo;
che ciò e d' altronde conforme al desiderio della Commissione di assicurare ai propri dipendenti il miglior trattamento possibile dopo la cessazione dal servizio, desiderio che, sotto un altro aspetto, si manifesta anche nella scelta della data del 1o ottobre 1968, primo giorno dell'anno 1968 in cui, ai sensi dell'articolo 8, n. 3, dell'allegato VII allo statuto, il dipendente che abbia lasciato il servizio ha diritto al pagamento integrale delle spese di viaggio al luogo d'origine;
che, inoltre, all' articolo 5, n. 1, del regolamento n. 259/68 non si parla
paragrafo 4
di ultima retribuzione «percepita», né di «ultimo» stipendio base. Secondo la convenuta, l'affermazione del ricorrente circa l'universalità della teoria del dies ad quem è discutibile e, del resto, inconferente, poiché nella fattispecie, non si tratta di un termine, ma della data d'entrata in vigore di una decisione.
paragrafo 5
È chiaro che la Commissione, nel decidere che la cessazione dal servizio del ricorrente avrebbe avuto effetto dal 1o ottobre 1968, ha voluto dire che a quella data il ricorrente non avrebbe dovuto più essere in servizio. La convenuta osserva che il ricorrente non ha del resto mai preteso la retribuzione relativa alla giornata del 1o ottobre 1968.
paragrafo 6
D'altra parte, l'affermazione del ricorrente circa le spese di viaggio non può avvalorare la sua tesi: i nove mesi di cui parla l'articolo 8, n. 3, dell'allegato VII allo statuto erano infatti scaduti alle ore 24.00 del 30 settembre, cosicché la Commissione — ammettendo che questa fosse la sua intenzione — non aveva bisogno, per assicurare ai dipendenti che lasciassero il servizio il rimborso integrale delle spese di viaggio, di fissare la cessazione dal servizio alle ore 00,01 del 2 ottobre.
paragrafo 7
Ne consegue che era giusto liquidare l'indennità una tantum del ricorrente sulla base di uno stipendio corrispondente al grado A/3, quarto scatto.
paragrafo 8
Durante la fase orale, il ricorrente ha affermato di aver ancora effettivamente esercitato le sue funzioni il 1o ottobre 1968, in particolare con la firma di vari documenti, ed ha precisato ch'egli chiede, di conseguenza, in aggiunta alle sue conclusioni iniziali, la retribuzione relativa a quella giornata.
paragrafo 9
La convenuta ha opposto che, essendo stato preso nei suoi confronti un provvedimento di cessazione dal servizio, il ricorrente non poteva più esercitare le sue funzioni il giorno del 1o ottobre e che, comunque, non aveva ricevuto istruzioni per quella giornata da parte dei suoi superiori.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto 20 settembre 1969, il ricorrente ha proposto ricorso contro il provvedimento, adottato dalla Commissione il 18 giugno 1969, avente ad oggetto la liquidazione definitiva dell'indennità una tantum spettantegli di diritto ai sensi dell'articolo 12, allegato VIII, dello statuto e dell'articolo 6 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
punto 2
Il ricorso tende in sostanza a far statuire che i diritti pecuniari del ricorrente, derivanti dalla decisione di cessazione dal servizio presa nei suoi confronti con effetto dal 1o ottobre 1968, devono essere liquidati in base allo stipendio corrispondente al grado A/3, 5o scatto e non in base allo stipendio corrispondente al grado A/3, 4o scatto, per la ragione che il ricorrente era ancora in servizio durante la giornata del 1o ottobre 1966.
punto 3
Il ricorrente non ha contestato la legittimità della decisione di cessazione dal servizio adottata nei suoi confronti dalla Commissione.
punto 4
Neppure viene contestato che il ricorrente avesse maturato nel grado A/3, alla data del 1o ottobre 1966, l'anzianità corrispondente al 4o scatto, e che la decisione di cessazione dal servizio adottata nei suoi confronti dalla Commissione avesse effetto dal 1o ottobre 1968.
punto 5
A norma dell'articolo 44 dello statuto, il 1o ottobre 1968 il ricorrente, se fosse rimasto in servizio, avrebbe avuto accesso al 5o scatto del grado A/3.
punto 6
Oggetto della presente controversia è soltanto la questione relativa al momento in cui si deve ritenere che il ricorrente abbia lasciato il servizio.
punto 7
Allorché un provvedimento amministrativo, come quello litigioso, precisa ch'esso avrà effetto a decorrere da una data determinata, ciò implica che i suoi effetti cominciano a prodursi il giorno corrispondente alla data indicata.
punto 8
Dal 1o ottobre 1968 il ricorrente non era quindi più in servizio.
punto 9
A norma dell'articolo 12 dell'allegato VIII allo statuto e dell'articolo 6 del regolamento n. 259/68 l'indennità una tantum dev'essere calcolata in base all'ultimo stipendio del dipendente che lascia il servizio.
punto 10
Da quanto precede risulta che l'ultimo stipendio del ricorrente era quello del mese di settembre 1968, cioè uno stipendio corrispondente al grado A/3, 4o scatto.
punto 11
Era giusto, quindi, liquidare i diritti pecuniari del ricorrente in base a tale stipendio.
punto 12
Stando così le cose, il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
Il ricorrente è rimasto soccombente.
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
Tuttavia, a norma dell'articolo 70 di tale regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto lo statuto dei dipendenti delle Comunità europee,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità
europee,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 14 aprile 1970.
Monaco
Donner
Mertens de Wilmars
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 aprile 1970.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco