Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 26/09/1984 Ud. (dep. 16/11/1984) Rv. 166747 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ANALISI DEI CAMPIONI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ DELL'ESAME SENZA AVVISO ALL'INTERESSATO - INUTILIZZABILITÀ DELL'ATTO - RAGIONI.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ANALISI DEI CAMPIONI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ DELL'ESAME SENZA AVVISO ALL'INTERESSATO - INUTILIZZABILITÀ DELL'ATTO - RAGIONI.*
La dichiarata incostituzionalità dell'art. 15, settimo comma della legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dallo inquinamento - nella parte in cui il controllo tecnico devoluto ai laboratori provinciali di igiene e profilassi su tutti gli scarichi, mediante l'accertamento analitico della presenza nei campioni prelevati di sostanze inquinanti, non consente la partecipazione dell'interessato con il preventivo avviso al medesimo della data dell'accertamento - si riflette sulla legittimità di questo unilaterale procedimento amministrativo e dell'atto conclusivo di esso, determinando l'inutilizzabilità dell'atto illegittimo, ancorché compiuto in ambito extraprocessuale, come legittima fonte di prova nel procedimento penale instauratosi a carico dell'autore dello scarico. All'atto compiuto in conformità al tenore della norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima non è applicabile il regime dell'efficacia ultrattiva secondo il principio "tempus regit actum", né quello intermedio delle nullità processuali; il primo perché, non essendosi esauriti gli effetti dello atto, questi si porrebbero in contrasto col tenore della norma di esso regolatrice, nel testo derivante dalla sentenza costituzionale adeguatrice di esso alla norma costituzionale violata; il secondo perché l'atto, compiuto prima dell'inizio del procedimento penale non ha natura processuale ma puramente amministrativa, sia per la autorità che lo ha posto in essere, sia per la funzione di vigilanza e controllo di propria iniziativa svolta da tale autorità mediante il medesimo e formalizzata in un documento trasmesso all'autorità giudiziaria a corredo del rapporto di denuncia e, come tale, processualmente utilizzabile (art. 466 cod. proc. pen.). di tal che è in ordine a tale possibile effetto che, secondo i comuni principi (artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), il giudice è tenuto a verificare la legittimità dell'atto stesso ed a non darvi applicazione, se esso è da ritenersi illegittimo per l'effetto retroattivo della dichiarata incostituzionalità della norma alla stregua della quale fu formato.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)