Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 41 del 1980
Massime (1)
Massima n. 14478
- Circolazione stradale
- Guida di un proprio veicolo consentita ad un terzo sprovvisto di patente di guida
- Pena edittale inferiore a quella comminata per il reato di guida senza patente
- Diversità delle fattispecie
- Ragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire, in materia penale, quali comportamenti debbano essere previsti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, e che ove siffatto potere non ecceda i limiti della ragionevolezza - come nel caso di specie, atteso che la guida di veicolo senza patente è fattispecie diversa da quella di affidamento di veicolo a soggetto sprovvisto di patente - non sussiste violazione del principio di uguagliamza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.) - S. nn. 161/1976, 1/1975, 91/1979 e O. n. 77/1979.
Norme impugnate
- art. 80, comma 12, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
- art. 2 legge 14 febbraio 1974, n. 62
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1975 dal Pretore di Asiago, nel procedimento penale a carico di Dorrico Ivo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Oronzo Reale.
punto 1
Rilevato che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in cui prevede una pena inferiore a quella comminata per il reato di guida senza patente per chi consente la guida di un proprio veicolo ad un terzo sprovvisto di patente di guida;
che si è avuto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il profilo che la previsione di una pena meno severa, nell'ipotesi anzidetta, rispetto a quella comminata per la contravvenzione di guida senza patente appare irragionevole, in quanto il fatto di colui che consapevolmente affidi il proprio veicolo a persona sfornita di patente appare quanto meno di pari gravità rispetto al reato di chi si ponga alla guida senza essere fornito di patente;
punto 3
considerato che, a parte il dubbio sulla rilevanza della surriferita questione, decisive appaiono le argomentazioni che seguono;
punto 4
considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975, oltreché l'ordinanza n. 77/1979);
punto 5
considerato che questa Corte ha altresì affermato, con giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, purché ubbidisca a criteri di ragionevolezza (cfr. da ultimo sentenza n. 91/1979);
punto 6
considerato che appare ictu oculi evidente la diversità delle fattispecie normativamente delineate addotte in comparazione dal giudice a quo, perché si tratterebbe, comunque, di una ipotesi atipica di concorso, come tale discrezionalmente valutabile dal legislatore ai fini della pena; che tale diversità giustifica, nell'ambito di una discrezionalità legislativa che non appare usata in modo irragionevole, la diversità della disciplina dettata, per cui va manifestamente esclusa la violazione del principio di eguaglianza;
punto 7
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Asiago con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze